Art. 2.

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 11, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le schede riportano accanto ad ogni contrassegno

 

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di lista lo spazio per l'attribuzione dell'eventuale voto di preferenza»;

          b) all'articolo 14, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e manifestando eventualmente un voto di preferenza per uno dei candidati della medesima lista»;

          c) all'articolo 17, comma 7, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine derivante dalla somma dei voti di preferenza ottenuti da ciascuno di essi».